Sentenza 17/1986 (ECLI:IT:COST:1986:17)
Massima numero 12277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
22/01/1986; Decisione del
22/01/1986
Deposito del 30/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
12276
Titolo
SENT. 17/86 B. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE - IMPUGNATIVA PER ERRORE DI FATTO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 17/86 B. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE - IMPUGNATIVA PER ERRORE DI FATTO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' indubbio che il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, cosi' come descritto nell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Ne' le peculiarita' del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia contenuto in detta disposizione perche' l'indagine cognitoria cui da' luogo il n. 4 dell'art. 360, non e' diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando esamina la ritualita' degli atti del processo sottoposto al suo esame. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 395, prima parte, e n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione su ricorsi (per nullita' della sentenza impugnata o del procedimento) di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice (risulta peraltro demandato al potere legislativo, in quanto necessario, di colmare, come e' auspicabile, la lacuna riguardante le modalita' della proposizione della domanda di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di cui trattasi e il relativo modus procedendi).
E' indubbio che il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, cosi' come descritto nell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Ne' le peculiarita' del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia contenuto in detta disposizione perche' l'indagine cognitoria cui da' luogo il n. 4 dell'art. 360, non e' diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando esamina la ritualita' degli atti del processo sottoposto al suo esame. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 395, prima parte, e n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione su ricorsi (per nullita' della sentenza impugnata o del procedimento) di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice (risulta peraltro demandato al potere legislativo, in quanto necessario, di colmare, come e' auspicabile, la lacuna riguardante le modalita' della proposizione della domanda di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di cui trattasi e il relativo modus procedendi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte