Sentenza 18/1986 (ECLI:IT:COST:1986:18)
Massima numero 12278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  22/01/1986;  Decisione del  22/01/1986
Deposito del 30/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 18/86. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - STATO, CONDIZIONI O QUALITA' DELLA PERSONA UMANA - OMESSA PREVISIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DI DIFESA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - POSSIBILITA' DI EQUIPARARE LA PERSONA E, QUINDI, IL CORPO UMANO, A LUOGHI O COSE - ESCLUSIONE - "BENE DELLA VITA" DA PRESERVARE TRAMITE L'ACCERTAMENTO - MANCATA IDENTIFICAZIONE NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' possibile, ai fini del'accertamento tecnico preventivo, porre la persona umana (cui ci si riferisce nel dispositivo delle ordinanze di rimessione e dalla quale il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione delle stesse, non puo' essere avulso) sullo stesso piano dei luoghi e delle cose, e, del resto, la diversita' fra l'una e gli altri emerge dagli stessi artt. 2 e 42 Cost., il primo dei quali considera la personalita' dell'uomo ed il secondo la proprieta' pubblica e privata. Peraltro, agli effetti della motivazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata, occorre che le ordinanze di rimessione riescano ad identificare il "bene della vita" che nei casi oggetto dei giudizi a quibus l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, comma primo, cod. proc. civ., denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - nella parte in cui, limitando l'ammissibilita' dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualita' o condizione di cose, esclude l'ammissibilita' dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualita' della persona umana). - Per l'affermazione di analoghi principi (cioe' di non equiparabilita' della persona umana alla res), riguardo alla impossibilita' di confondere il credito del dipendente per infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro, v. S. n. 326/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte