Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Calabria - Demanio marittimo - Norme di salvaguardia nelle more dell'approvazione del piano comunale di spiaggia - Possibile rinnovo pluriennale delle concessioni esistenti - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 46 del 2019, il quale - modificando l'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 17 del 2005 - consente, nelle more dell'approvazione del piano comunale di spiaggia, oltre al rilascio della concessione, anche il rinnovo pluriennale delle concessioni demaniali esistenti. La norma impugnata dal Governo, eliminando il previgente limite annuale del rinnovo, introduce una fattispecie di proroga sostanzialmente automatica e per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 18, comma 3-bis, della legge reg. Calabria n. 17 del 2005 che - nulla prevedendo quanto all'ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti - subordina i procedimenti di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime a procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative statali quanto a quelle regionali. Tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell'Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n. 1 del 2019, n. 221 del 2018, n. 118 del 2018, n. 109 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017 e n. 171 del 2013).