Sentenza 19/1986 (ECLI:IT:COST:1986:19)
Massima numero 12279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  22/01/1986;  Decisione del  22/01/1986
Deposito del 30/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 19/86. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - DIVIETO - RIDUZIONE DI UN QUARTO DELLA PENSIONE NEL LIMITE MASSIMO DI UN QUARTO DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO DI CUMULO SOLO PARZIALE - LIMITE - INFONDATEZZA.

Testo
In un sistema mutualistico e solidaristico qual e' quello dell'I.N.P.S., per quanto i contributi del lavoratore servano per il conseguimento di finalita' che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia e' innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali, di guisa che il legislatore non puo', senza violare quel principio di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni. Di conseguenza, secondo i principi gia' affermati in precedenti pronuncie, riguardo al cumulo tra pensione e retribuzione, mentre e' costituzionalmente illegittimo il divieto di cumulo totale, non lo e' quello parziale previsto dall'art. 52, secondo e quinto comma d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, fino a quando esso non toglie (come nel caso) al pensionato piu' di quello che per effetto dei contributi versati gli sarebbe spettato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 52, secondo e quinto comma, del d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, il quale prevede a carico del pensionato della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara che dopo il pensionamento continua a lavorare alle dipendenze di un terzo, non obbligato alla iscrizione alla detta Cassa, la riduzione di un quarto della pensione nel limite massimo del quarto della retribuzione). - S. nn. 155/1969 e 30/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte