Ordinanza 20/1986 (ECLI:IT:COST:1986:20)
Massima numero 11831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
22/01/1986; Decisione del
22/01/1986
Deposito del 30/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 20/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PROROGA DEI TERMINI - IPOTESI ESCLUSE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 20/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PROROGA DEI TERMINI - IPOTESI ESCLUSE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976, n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari), convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n. 16, sollevata sotto il profilo che risulterebbero esclusi dalla proroga in essa prevista i termini scaduti tra il 3 febbraio 1976 ed il 4 dicembre 1976, relativamente ad atti notificati tra il 5 febbraio 1975 (data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 576) ed il 5 ottobre 1976 (sessantesimo giorno antecedente al compimento dell'anno di sospensione, stabilito con la stessa legge n. 576/75 per i termini relativi ai ricorsi in materia di imposte). La questione e' gia' stata infatti dichiarata non fondata e, con la nuova ordinanza di rimessione, non si deducono motivi nuovi o diversi di possibile illegittimita' costituzionale della norma denunciata. - S. n. 238/1984.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976, n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari), convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n. 16, sollevata sotto il profilo che risulterebbero esclusi dalla proroga in essa prevista i termini scaduti tra il 3 febbraio 1976 ed il 4 dicembre 1976, relativamente ad atti notificati tra il 5 febbraio 1975 (data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 576) ed il 5 ottobre 1976 (sessantesimo giorno antecedente al compimento dell'anno di sospensione, stabilito con la stessa legge n. 576/75 per i termini relativi ai ricorsi in materia di imposte). La questione e' gia' stata infatti dichiarata non fondata e, con la nuova ordinanza di rimessione, non si deducono motivi nuovi o diversi di possibile illegittimita' costituzionale della norma denunciata. - S. n. 238/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte