Ordinanza 21/1986 (ECLI:IT:COST:1986:21)
Massima numero 11729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
22/01/1986; Decisione del
22/01/1986
Deposito del 30/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 21/86. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO - FERIE - MALATTIA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DI ESSE - NON PREVISTO EFFETTO SOSPENSIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 21/86. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO - FERIE - MALATTIA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DI ESSE - NON PREVISTO EFFETTO SOSPENSIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, n. 2, della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974, n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che la norma censurata, interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta nel corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetterebbe i lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a quello proprio dei pubblici dipendenti (art. 16, comma secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810). Invero, difetta, nell'ordinanza di rimessione, ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, carenza tanto piu' grave, in quanto i fatti dedotti nel giudizio a quo si collocano in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 157/1981. - S. nn. 205 e 127/1983; O. nn. 9/1985 e 140/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, n. 2, della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974, n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che la norma censurata, interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta nel corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetterebbe i lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a quello proprio dei pubblici dipendenti (art. 16, comma secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810). Invero, difetta, nell'ordinanza di rimessione, ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, carenza tanto piu' grave, in quanto i fatti dedotti nel giudizio a quo si collocano in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 157/1981. - S. nn. 205 e 127/1983; O. nn. 9/1985 e 140/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte