Ordinanza 22/1986 (ECLI:IT:COST:1986:22)
Massima numero 12065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
22/01/1986; Decisione del
22/01/1986
Deposito del 30/01/1986; Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - PRELAZIONE DEI CONDUTTORI IN CASO DI VENDITA - IPOTESI ESCLUSE - OMISSIONE, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, DI OGNI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 22/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - PRELAZIONE DEI CONDUTTORI IN CASO DI VENDITA - IPOTESI ESCLUSE - OMISSIONE, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, DI OGNI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., in quanto la normativa denunciata, assoggettando il proprietario agli effetti dell'istituto della prelazione in caso di vendita nei confronti di alcuni soltanto (operatori economici, titolari di aziende) tra i conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, violerebbe l'uniforme garanzia del diritto di proprieta'. Le ordinanze di rimessione si limitano, infatti, all'apodittica affermazione della rilevanza della questione "cosi' come proposta", senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, ne' alcuno specifico riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale caducazione delle norme censurate. - S. nn. 205/1983, 127/1983; O. nn. 9/1985, 140/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., in quanto la normativa denunciata, assoggettando il proprietario agli effetti dell'istituto della prelazione in caso di vendita nei confronti di alcuni soltanto (operatori economici, titolari di aziende) tra i conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, violerebbe l'uniforme garanzia del diritto di proprieta'. Le ordinanze di rimessione si limitano, infatti, all'apodittica affermazione della rilevanza della questione "cosi' come proposta", senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, ne' alcuno specifico riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale caducazione delle norme censurate. - S. nn. 205/1983, 127/1983; O. nn. 9/1985, 140/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte