Sentenza 26/1986 (ECLI:IT:COST:1986:26)
Massima numero 11897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 03/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 26/86. PENSIONI - CONTROVERSIE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI - DEROGA NON PIU' GIUSTIFICATA ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/86. PENSIONI - CONTROVERSIE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI - DEROGA NON PIU' GIUSTIFICATA ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Avendo il Banco di Sicilia perduto l'originaria natura di "pubblico stabilimento di credito autonomo" ed assunto quella di "ente pubblico economico" con conseguente privatizzazione del rapporto d'impiego dei propri dipendenti e gli inevitabili ulteriori riflessi sul loro regime pensionistico, le norme sul trattamento di quiescenza che li riguardano servono oramai soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna dell'istituto; pertanto, non essendo piu' ravvisabile nell'ordinamento vigente quel grado di sostanziale omogeneita' fra la normativa delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e la normativa delle pensioni statali, che rappresentava il presupposto della giurisdizione attribuita anche per le prime alla Corte dei conti dall'art. 11, comma sesto, dell'Allegato T all'art. 39, della legge 8 agosto 1895, n. 486, la deroga da esso mantenuta in materia alla regola della giurisdizione ordinaria si rivela ormai priva di adeguata giustificazione. Per identiche ragioni, del resto, analoga questione sollevata nei confronti di altra disposizione dello stesso art. 11, riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti per le controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli, e' stata riconosciuta fondata. Deve, di conseguenza, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 11, comma sesto, dell'allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. - S. n. 1/1984.
Avendo il Banco di Sicilia perduto l'originaria natura di "pubblico stabilimento di credito autonomo" ed assunto quella di "ente pubblico economico" con conseguente privatizzazione del rapporto d'impiego dei propri dipendenti e gli inevitabili ulteriori riflessi sul loro regime pensionistico, le norme sul trattamento di quiescenza che li riguardano servono oramai soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna dell'istituto; pertanto, non essendo piu' ravvisabile nell'ordinamento vigente quel grado di sostanziale omogeneita' fra la normativa delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e la normativa delle pensioni statali, che rappresentava il presupposto della giurisdizione attribuita anche per le prime alla Corte dei conti dall'art. 11, comma sesto, dell'Allegato T all'art. 39, della legge 8 agosto 1895, n. 486, la deroga da esso mantenuta in materia alla regola della giurisdizione ordinaria si rivela ormai priva di adeguata giustificazione. Per identiche ragioni, del resto, analoga questione sollevata nei confronti di altra disposizione dello stesso art. 11, riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti per le controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli, e' stata riconosciuta fondata. Deve, di conseguenza, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 11, comma sesto, dell'allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. - S. n. 1/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte