Ordinanza 27/1986 (ECLI:IT:COST:1986:27)
Massima numero 12083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 03/02/1986; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 27/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FARE CESSARE LA PROROGA - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ALBERGO - CONDIZIONI ED IPOTESI ESCLUSE - VINCOLO DEL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA - DIRITTO DI RECESSO - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS PER RIESAME DELLA RILEVANZA.
ORD. 27/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FARE CESSARE LA PROROGA - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ALBERGO - CONDIZIONI ED IPOTESI ESCLUSE - VINCOLO DEL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA - DIRITTO DI RECESSO - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS PER RIESAME DELLA RILEVANZA.
Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale (sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 41, ed all'art. 3 Cost.): dell'art. 29, secondo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) - il quale, subordinando al mantenimento della destinazione alberghiera la possibilita', per il locatore dell'immobile adibito a tale attivita', di negare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, determinerebbe, stante la diversa disciplina dettata dal primo comma s.a. per le locazioni di immobili destinati, in generale, ad attivita' diverse dall'uso abitativo, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra "attivita' ugualmente, sotto il profilo economico, commerciali"; e del combinato disposto degli artt. 29, comma secondo, e 73, della stessa legge n. 392 del 1978 - nella parte in cui preclude la possibilita' di esercitare il diritto di recesso al locatore di immobili adibiti ad attivita' alberghiera per i motivi di cui al primo comma dell'art. 29 (uso abitativo proprio o dei parenti, demolizione o ristrutturazione, ecc.), e in particolare per quello di cui alla lettera b) (destinazione dell'immobile ad attivita' industriale, commerciale, ecc.). Successivamente alle ordinanze di rimessione e', infatti, sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (conv. con modificazioni nella l. 5 aprile 1985, n. 118) la cui normativa incide, fra l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 118; eppertanto e' necessario che nei processi di provenienza si accerti, alla stregua dello ius superveniens, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale (sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 41, ed all'art. 3 Cost.): dell'art. 29, secondo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) - il quale, subordinando al mantenimento della destinazione alberghiera la possibilita', per il locatore dell'immobile adibito a tale attivita', di negare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, determinerebbe, stante la diversa disciplina dettata dal primo comma s.a. per le locazioni di immobili destinati, in generale, ad attivita' diverse dall'uso abitativo, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra "attivita' ugualmente, sotto il profilo economico, commerciali"; e del combinato disposto degli artt. 29, comma secondo, e 73, della stessa legge n. 392 del 1978 - nella parte in cui preclude la possibilita' di esercitare il diritto di recesso al locatore di immobili adibiti ad attivita' alberghiera per i motivi di cui al primo comma dell'art. 29 (uso abitativo proprio o dei parenti, demolizione o ristrutturazione, ecc.), e in particolare per quello di cui alla lettera b) (destinazione dell'immobile ad attivita' industriale, commerciale, ecc.). Successivamente alle ordinanze di rimessione e', infatti, sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (conv. con modificazioni nella l. 5 aprile 1985, n. 118) la cui normativa incide, fra l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 118; eppertanto e' necessario che nei processi di provenienza si accerti, alla stregua dello ius superveniens, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte