Ordinanza 28/1986 (ECLI:IT:COST:1986:28)
Massima numero 11829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 03/02/1986; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 28/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI - ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRIBUTI NON DOVUTI DAGLI IMPORTATORI IN BASE AD ACCORDO GATT - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - CONDIZIONE RETROATTIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER LA PREVENTIVA DELIBAZIONE DELL'APPLICABILITA' DI NORME COMUNITARIE AI CASI DI SPECIE.
ORD. 28/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI - ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRIBUTI NON DOVUTI DAGLI IMPORTATORI IN BASE AD ACCORDO GATT - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - CONDIZIONE RETROATTIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER LA PREVENTIVA DELIBAZIONE DELL'APPLICABILITA' DI NORME COMUNITARIE AI CASI DI SPECIE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il quale subordina, con effetto anche retroattivo il rimborso dei tributi indiretti indebitamente corrisposti cui lo stesso articolo si riferisce (diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione e di consumo, diritti erariali), alla prova documentale dell'inesistenza d'ogni pregressa traslazione del relativo importo a carico di terzi. Infatti, nei processi di provenienza - vertenti sul diritto alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte all'Amministrazione finanziaria dello Stato per "servizi amministrativi" ed accessori, in occasione di importazioni di merci varie da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso esecutivo in Italia con legge 1 aprile 1950, n. 295 - il giudice rimettente e' tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se la illegittimita' del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari. Come la Corte ha gia' affermato, infatti, spetta al giudice stabilire se, nei casi da cui deriva la questione sollevata, vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacche', se cosi' fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta. - S. nn. 177/1981, 113/1985 e 170/1984.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il quale subordina, con effetto anche retroattivo il rimborso dei tributi indiretti indebitamente corrisposti cui lo stesso articolo si riferisce (diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione e di consumo, diritti erariali), alla prova documentale dell'inesistenza d'ogni pregressa traslazione del relativo importo a carico di terzi. Infatti, nei processi di provenienza - vertenti sul diritto alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte all'Amministrazione finanziaria dello Stato per "servizi amministrativi" ed accessori, in occasione di importazioni di merci varie da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso esecutivo in Italia con legge 1 aprile 1950, n. 295 - il giudice rimettente e' tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se la illegittimita' del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari. Come la Corte ha gia' affermato, infatti, spetta al giudice stabilire se, nei casi da cui deriva la questione sollevata, vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacche', se cosi' fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta. - S. nn. 177/1981, 113/1985 e 170/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte