Reati e pene - In genere - Sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel casellario giudiziale - Finalità - Riduzione degli effetti desocializzanti delle pene detentive brevi, in attuazione del principio rieducativo della pena. (Classif. 210001).
I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – entrambi di antica tradizione nel nostro ordinamento – sono istituti chiave nell’ottica della funzione costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost.
La finalità della sospensione condizionale della pena è, da un lato, evitare gli effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve e, dall’altro, prevenire la commissione di nuovi reati da parte del condannato, attraverso la minaccia di revoca del beneficio e favorendone il percorso di risocializzazione, attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che possono essere associati al beneficio. (Precedente: S. 28/2022 - mass. 44623).
Il beneficio della non menzione della condanna è funzionale ad evitare, specie nei confronti di persone condannate per la prima volta e comunque per reati non gravi, gli effetti di stigmatizzazione determinati dalla segnalazione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ad uso dei privati, e i conseguenti pregiudizi sull’onorabilità del condannato, i quali sono suscettibili di tradursi in altrettanti ostacoli alle sue future possibilità di lavoro, rischiando di costituire altrettanti fattori di desocializzazione. (Precedenti: S. 179/2020 - mass. 43160; S. 231/2018 - mass. 41044).