Ordinanza 29/1986 (ECLI:IT:COST:1986:29)
Massima numero 11834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 03/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 29/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - TRIBUTI NON DOVUTI DAGLI IMPORTATORI IN BASE ALL'ORDINAMENTO CEE - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - (CONDIZIONE RETROATTIVA) - STATUIZIONI CONTENUTE IN SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - IMMEDIATA APPLICABILITA' NEI PROCESSI DI PROVENIENZA, PUR IN PRESENZA DI INCOMPATIBILI DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 29/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - TRIBUTI NON DOVUTI DAGLI IMPORTATORI IN BASE ALL'ORDINAMENTO CEE - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - (CONDIZIONE RETROATTIVA) - STATUIZIONI CONTENUTE IN SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - IMMEDIATA APPLICABILITA' NEI PROCESSI DI PROVENIENZA, PUR IN PRESENZA DI INCOMPATIBILI DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. - in quanto la norma censurata comprometterebbe (sino a renderne quasi impossibile l'esercizio) il diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, alla ripetizione di tributi doganali non dovuti in base a regolamenti CEE, subordinandolo (per di piu', retroattivamente) alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato in alcun modo trasferito dall'importatore a carico di terzi. Invero, le medesime questioni sono gia' state esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte, che le ha dichiarate inammissibili, giacche' - in base ai principi dalla Corte stessa enunciati circa i rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale - sono immediatamente applicabili innanzi al giudice ordinario e quindi, nel caso, nei processi di provenienza, le statuizioni contenute nella sentenza interpretative 9 novembre 1983 con cui la Corte di Giustizia della CEE ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale che, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lasci all'importatore l'onere di dimostrare la mancata traslazione dei tributi indebitamente versati ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova di fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale, dovendo il giudice essere libero - una volta accertata l'incompatibilita' della riscossione con il diritto comunitario - di stabilire se l'onere fiscale sia stato o no trasferito su altri soggetti o se lo sia stato in tutto o in parte. - S. nn. 113/1985 e 170/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. - in quanto la norma censurata comprometterebbe (sino a renderne quasi impossibile l'esercizio) il diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, alla ripetizione di tributi doganali non dovuti in base a regolamenti CEE, subordinandolo (per di piu', retroattivamente) alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato in alcun modo trasferito dall'importatore a carico di terzi. Invero, le medesime questioni sono gia' state esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte, che le ha dichiarate inammissibili, giacche' - in base ai principi dalla Corte stessa enunciati circa i rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale - sono immediatamente applicabili innanzi al giudice ordinario e quindi, nel caso, nei processi di provenienza, le statuizioni contenute nella sentenza interpretative 9 novembre 1983 con cui la Corte di Giustizia della CEE ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale che, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lasci all'importatore l'onere di dimostrare la mancata traslazione dei tributi indebitamente versati ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova di fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale, dovendo il giudice essere libero - una volta accertata l'incompatibilita' della riscossione con il diritto comunitario - di stabilire se l'onere fiscale sia stato o no trasferito su altri soggetti o se lo sia stato in tutto o in parte. - S. nn. 113/1985 e 170/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte