Ordinanza 30/1986 (ECLI:IT:COST:1986:30)
Massima numero 11874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  23/01/1986;  Decisione del  23/01/1986
Deposito del 03/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:  11875  11876  11878  11881


Titolo
ORD. 30/86 A. TRIBUTI LOCALI - SOVRAIMPOSTE FONDIARIE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI - DETRAIBILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER IRRILEVANZA).

Testo
E' manifestamente inammissibile - perche' irrilevante nel giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.) dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che non consente la detraibilita' della SOCOF ai fini delle imposte sui redditi. - S. n. 159/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte