Ordinanza 30/1986 (ECLI:IT:COST:1986:30)
Massima numero 11875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  23/01/1986;  Decisione del  23/01/1986
Deposito del 03/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:  11874  11876  11878  11881


Titolo
ORD. 30/86 B. TRIBUTI LOCALI - SOVRAIMPOSTE FONDIARIE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI - DETRAZIONI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La mancata descrizione, nelle ordinanze di rimessione, della situazione patrimoniale dei ricorrenti, impedisce, infatti, di valutare la rilevanza della questione, concernente una disposizione - relativa a detrazioni di imposta - di cui non risulta accertata l'applicabilita' nei giudizi di merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte