Sentenza 31/1986 (ECLI:IT:COST:1986:31)
Massima numero 11891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
11892
Titolo
SENT. 31/86 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MODELLI DI SICUREZZA SOCIALE NELL'ART. 38 COST. - MEZZI NECESSARI PER VIVERE E MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - PENSIONE SOCIALE E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.
SENT. 31/86 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MODELLI DI SICUREZZA SOCIALE NELL'ART. 38 COST. - MEZZI NECESSARI PER VIVERE E MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - PENSIONE SOCIALE E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.
Testo
L'art. 38 Cost., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" cui e' ispirato, ne ipotizza due modelli tipici strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno - fondato unicamente sulla solidarieta' collettiva - finalizzato a garantire ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, i "mezzi necessari per vivere" (cd. minimo esistenziale); l'altro - suscettivo di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi - che ai "lavoratori" attribuisce in situazioni particolarmente significative e prescindendo dallo stato di bisogno, la diversa e piu' elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" (atti, cioe', a soddisfare non soltanto i bisogni alimentari, bensi' anche le ulteriori esigenze connesse al raggiunto tenore di vita). Cio' comporta che, se per la pensione sociale (che unicamente ai bisogni vitali e' intesa a sopperire) la fissazione, da parte del legislatore, di un'unica, indifferenziata misura per tutti i "cittadini" esattamente interpreta il comma primo dell'art. 38 Cost., l'oggetto della valutazione che conduce al giudizio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita puo' ben condurre a determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..
L'art. 38 Cost., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" cui e' ispirato, ne ipotizza due modelli tipici strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno - fondato unicamente sulla solidarieta' collettiva - finalizzato a garantire ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, i "mezzi necessari per vivere" (cd. minimo esistenziale); l'altro - suscettivo di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi - che ai "lavoratori" attribuisce in situazioni particolarmente significative e prescindendo dallo stato di bisogno, la diversa e piu' elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" (atti, cioe', a soddisfare non soltanto i bisogni alimentari, bensi' anche le ulteriori esigenze connesse al raggiunto tenore di vita). Cio' comporta che, se per la pensione sociale (che unicamente ai bisogni vitali e' intesa a sopperire) la fissazione, da parte del legislatore, di un'unica, indifferenziata misura per tutti i "cittadini" esattamente interpreta il comma primo dell'art. 38 Cost., l'oggetto della valutazione che conduce al giudizio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita puo' ben condurre a determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte