Sentenza 31/1986 (ECLI:IT:COST:1986:31)
Massima numero 11891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/01/1986;  Decisione del  23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:  11892


Titolo
SENT. 31/86 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MODELLI DI SICUREZZA SOCIALE NELL'ART. 38 COST. - MEZZI NECESSARI PER VIVERE E MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - PENSIONE SOCIALE E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.

Testo
L'art. 38 Cost., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" cui e' ispirato, ne ipotizza due modelli tipici strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno - fondato unicamente sulla solidarieta' collettiva - finalizzato a garantire ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, i "mezzi necessari per vivere" (cd. minimo esistenziale); l'altro - suscettivo di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi - che ai "lavoratori" attribuisce in situazioni particolarmente significative e prescindendo dallo stato di bisogno, la diversa e piu' elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" (atti, cioe', a soddisfare non soltanto i bisogni alimentari, bensi' anche le ulteriori esigenze connesse al raggiunto tenore di vita). Cio' comporta che, se per la pensione sociale (che unicamente ai bisogni vitali e' intesa a sopperire) la fissazione, da parte del legislatore, di un'unica, indifferenziata misura per tutti i "cittadini" esattamente interpreta il comma primo dell'art. 38 Cost., l'oggetto della valutazione che conduce al giudizio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita puo' ben condurre a determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte