Sentenza 31/1986 (ECLI:IT:COST:1986:31)
Massima numero 11892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/01/1986;  Decisione del  23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:  11891


Titolo
SENT. 31/86 B. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - LAVORATORI AUTONOMI - PEREQUAZIONE - TRATTAMENTI MINIMI - MISURA E CRITERI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO - DIVERSITA' RISPETTO AI LAVORATORI DIPENDENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'istituto del trattamento minimo pensionistico, cosi' come disciplinato dagli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, inteso a garantire che la prestazione pensionistica abbia, nei confronti dei lavoratori, comunque un livello minimo adeguato "alle loro esigenze di vita" e non soltanto ai bisogni alimentari, deve essere ricondotto all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente (v. massima precedente) determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali. Non puo', pertanto, affermarsi che il trattamento minino previsto per i lavoratori autonomi debba automaticamente ritenersi inadeguato solo perche' la diversa categoria dei lavoratori dipendenti gode in concreto d'un trattamento minimo superiore, essendo presumibile che per quest'ultima categoria il legislatore abbia discrezionalmente valutato differentemente le "esigenze di vita" da tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva, senza con cio' esorbitare dai limiti di ragionevolezza. Ne' puo' dirsi irrazionale la scelta del legislatore di mantenere fermo, per i lavoratori autonomi, mancando una retribuzione di riferimento, un criterio di perequazione automatica dei minimi pansionistici ancorato alle variazioni del costo della vita, anziche' estendere quello, introdotto per i lavoratori dipendenti, che tiene conto della dinamica salariale. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 9 legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevate sotto il profilo che essi, prevedendo un diverso trattamento minimo di pensioni per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, determinerebbero una ingiustificata discriminazione a svantaggio dei lavoratori autonomi). - S. nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 314/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte