Sentenza 33/1986 (ECLI:IT:COST:1986:33)
Massima numero 12282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
12283
Titolo
SENT. 33/86 A. IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - GIORNI TRE (ANZICHE' TRENTA, COME DISPOSTO, PER LE IMPUGNAZIONI DEL P.M., DALL'ART. 199-BIS C.P.P.) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 33/86 A. IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - GIORNI TRE (ANZICHE' TRENTA, COME DISPOSTO, PER LE IMPUGNAZIONI DEL P.M., DALL'ART. 199-BIS C.P.P.) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Mentre l'art. 199-bis cod. proc. pen. concerne una impugnazione sempre e comunque attinente al rapporto processuale penale, l'art. 202, secondo comma, st. cod. riguarda le impugnazioni attinenti esclusivamente ai rapporti processuali civili inseriti nel processo penale, si' da trovare applicazione anche nei confronti del pubblico ministero, allorche' quest'ultimo abbia proposto la sola impugnazione prevista dall'art. 196 del codice di procedura penale (riguardo all'esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci); onde, il parallelo che si vorrebbe veder realizzato appieno, e quindi anche nei riguardi del termine per la notifica della dichiarazione di gravame, tra l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato nell'art. 202, secondo comma, e l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato nell'art. 199-bis, mette di fronte due situazioni non omogenee e di cui, percio', non puo' dirsi irrazionale una disciplina eventualmente differenziata. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma secondo, del codice di procedura penale, la' dove prescrive alla parte che impugna per i soli interessi civili di far notificare, a pena di decadenza, la dichiarazione di gravame alle altre parti "entro tre giorni", anziche' entro il piu' lungo termine di trenta giorni concesso dall'art. 199-bis c.p.p. al pubblico ministero per la notificazione della dichiarazione di gravame ivi prevista). - S. n. 155/1974.
Mentre l'art. 199-bis cod. proc. pen. concerne una impugnazione sempre e comunque attinente al rapporto processuale penale, l'art. 202, secondo comma, st. cod. riguarda le impugnazioni attinenti esclusivamente ai rapporti processuali civili inseriti nel processo penale, si' da trovare applicazione anche nei confronti del pubblico ministero, allorche' quest'ultimo abbia proposto la sola impugnazione prevista dall'art. 196 del codice di procedura penale (riguardo all'esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci); onde, il parallelo che si vorrebbe veder realizzato appieno, e quindi anche nei riguardi del termine per la notifica della dichiarazione di gravame, tra l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato nell'art. 202, secondo comma, e l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato nell'art. 199-bis, mette di fronte due situazioni non omogenee e di cui, percio', non puo' dirsi irrazionale una disciplina eventualmente differenziata. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma secondo, del codice di procedura penale, la' dove prescrive alla parte che impugna per i soli interessi civili di far notificare, a pena di decadenza, la dichiarazione di gravame alle altre parti "entro tre giorni", anziche' entro il piu' lungo termine di trenta giorni concesso dall'art. 199-bis c.p.p. al pubblico ministero per la notificazione della dichiarazione di gravame ivi prevista). - S. n. 155/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte