Sentenza 33/1986 (ECLI:IT:COST:1986:33)
Massima numero 12283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
12282
Titolo
SENT. 33/86 B. IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE - GIORNI TRE - ONERE ADEMPIUTO SOLO CON LA CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - ASSERITA INCOMPATIBILITA' DELLA NORMA (COSI' INTESA DAL GIUDICE A QUO) CON IL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI PRECISAZIONE DEL PETITUM DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 33/86 B. IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE - GIORNI TRE - ONERE ADEMPIUTO SOLO CON LA CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - ASSERITA INCOMPATIBILITA' DELLA NORMA (COSI' INTESA DAL GIUDICE A QUO) CON IL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI PRECISAZIONE DEL PETITUM DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' alla Corte non e' consentito operare scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non possono pronunciarsi sentenze additive quando l'unica, tra le diverse possibili soluzioni, che e' stata prospettata dal giudice a quo, risulti giuridicamente impraticabile. Cio' si verifica per la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 202, comma secondo, c.p.p., censurato in quanto stabilisce che anche la notificazione della dichiarazione di impugnazione della parte civile puo' ritenersi eseguita soltanto con la consegna del plico al destinatario, facendo cosi' dipendere l'osservanza del previsto termine di tre giorni, dal compimento di attivita' che non rientrano nella disponibilita' del soggetto onerato. Una volta esclusa - con la dichiarazione di non fondatezza della questione relativa (ved. massima precedente) - la estensibilita' al caso in questione del piu' lungo termine di cui all'art. 199-bis, c.p.p. - il solo richiamato nella ordinanza di rimessione - e venuta quindi meno la necessaria indicazione del petitum, non e' infatti possibile esaminare la questione nel merito, sicche' perde rilievo ogni considerazione circa la non disconoscibile incongruenza del termine suddetto. (Inammissibilita', in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma secondo, cod. proc. pen., in parte qua).
Poiche' alla Corte non e' consentito operare scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non possono pronunciarsi sentenze additive quando l'unica, tra le diverse possibili soluzioni, che e' stata prospettata dal giudice a quo, risulti giuridicamente impraticabile. Cio' si verifica per la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 202, comma secondo, c.p.p., censurato in quanto stabilisce che anche la notificazione della dichiarazione di impugnazione della parte civile puo' ritenersi eseguita soltanto con la consegna del plico al destinatario, facendo cosi' dipendere l'osservanza del previsto termine di tre giorni, dal compimento di attivita' che non rientrano nella disponibilita' del soggetto onerato. Una volta esclusa - con la dichiarazione di non fondatezza della questione relativa (ved. massima precedente) - la estensibilita' al caso in questione del piu' lungo termine di cui all'art. 199-bis, c.p.p. - il solo richiamato nella ordinanza di rimessione - e venuta quindi meno la necessaria indicazione del petitum, non e' infatti possibile esaminare la questione nel merito, sicche' perde rilievo ogni considerazione circa la non disconoscibile incongruenza del termine suddetto. (Inammissibilita', in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma secondo, cod. proc. pen., in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte