Sentenza 34/1986 (ECLI:IT:COST:1986:34)
Massima numero 11914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
11916
Titolo
SENT. 34/86 A. RISERVA DI LEGGE - IN MATERIA DI PRESTAZIONI PERSONALI O PATRIMONIALI - CARATTERE RELATIVO - RAPPORTO TRA NORMA PRIMARIA E NORME SECONDARIE.
SENT. 34/86 A. RISERVA DI LEGGE - IN MATERIA DI PRESTAZIONI PERSONALI O PATRIMONIALI - CARATTERE RELATIVO - RAPPORTO TRA NORMA PRIMARIA E NORME SECONDARIE.
Testo
La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., diretta a garantire la liberta' individuale sia personale che patrimoniale, ha carattere relativo, poiche' consente che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti amministrativi che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socioeconomica. Peraltro, anche relativamente alle prestazioni patrimoniali, per le quali e' dato all'amministrazione un ambito di intervento piu' ampio che per le prestazioni personali, e' pur sempre necessario che il legislatore indichi compiutamente il soggetto e l'oggetto della prestazione imposta, mentre l'intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere imposto al soggetto nell'interesse generale. - S. n. 4/1957; n. 30/1957; n. 122/1957; n. 70/1960; n. 48/1961; n. 72/1969; n. 129/1969; n. 144/1972; n. 257/1982. O. n. 31/1985; n. 139/1985.
La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., diretta a garantire la liberta' individuale sia personale che patrimoniale, ha carattere relativo, poiche' consente che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti amministrativi che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socioeconomica. Peraltro, anche relativamente alle prestazioni patrimoniali, per le quali e' dato all'amministrazione un ambito di intervento piu' ampio che per le prestazioni personali, e' pur sempre necessario che il legislatore indichi compiutamente il soggetto e l'oggetto della prestazione imposta, mentre l'intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere imposto al soggetto nell'interesse generale. - S. n. 4/1957; n. 30/1957; n. 122/1957; n. 70/1960; n. 48/1961; n. 72/1969; n. 129/1969; n. 144/1972; n. 257/1982. O. n. 31/1985; n. 139/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte