Sentenza 34/1986 (ECLI:IT:COST:1986:34)
Massima numero 11916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/01/1986;  Decisione del  23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:  11914


Titolo
SENT. 34/86 B. ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - CONCESSIONE DI VALUTA PER L'IMPORTAZIONE - PRESTAZIONE DI CAUZIONE - RITARDO NELL'IMPORTAZIONE - PERDITA DELLA CAUZIONE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CAUZIONE DEMANDATA AL MINISTERO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1, commi primo e terzo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, che subordina i pagamenti anticipati delle merci da importare alla prestazione di una cauzione oppure di una fideiussione bancaria, non attribuisce all'Amministrazione del commercio con l'estero un potere, per la determinazione della predetta cauzione, discrezionalmente illimitato lesivo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali o personali imposte. Invero, se per l'osservanza dell'art. 23 Cost. non e' certo sufficiente una norma primaria che sia soltanto attributiva di competenza agli organi esecutivi, d'altro canto, la delimitazione della potesta' amministrativa non deve necessariamente risultare dalla formula della norma stessa, ma ben si puo' ricavare da tutto il contesto della disciplina relativa alla materia di cui essa fa parte. E nel caso di specie, e' agevole rilevare dalla legislazione valutaria, considerata sia complessivamente sia con particolare riguardo al settore del commercio con l'estero, che il potere di determinare la misura della cauzione attribuito alla pubblica amministrazione subisce effettive restrizioni, sia per l'incidenza sul contenuto del provvedimento dei fattori da considerare (corso dei cambi, situazione della bilancia dei pagamenti, entita' dell'inflazione, qualita' delle riserve monetarie, etc. ...), e la natura tecnica delle relative valutazioni, sia per la collaborazione con altri organi, con i quali il Ministero per il Commercio con l'Estero e' tenuto ad agire, secondo quanto stabilito dal relativo modulo procedimentale (Ministero del Tesoro, Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi), sia per il carattere generale, rivestito dall'atto che fissa la misura della cauzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126). - S. n. 122/1957; n. 48/1961; n. 72/1969; n. 257/1982; n. 4/1957; O. n. 31/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte