Sentenza 35/1986 (ECLI:IT:COST:1986:35)
Massima numero 11933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
11949
Titolo
SENT. 35/86 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RIPETITORI GIA' INSTALLATI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 103/1975 - FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE - PRETESA DISCRIMINAZIONE FRA ESERCENTI A SECONDA CHE OSSERVINO O CHE NON OSSERVINO IL TERMINE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 35/86 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RIPETITORI GIA' INSTALLATI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 103/1975 - FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE - PRETESA DISCRIMINAZIONE FRA ESERCENTI A SECONDA CHE OSSERVINO O CHE NON OSSERVINO IL TERMINE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, disciplinante la materia delle trasmissioni radiotelevisive, nel disporre che i titolari degli impianti ripetitori privati gia' installati al momento dell'entrata in vigore della legge, sono autorizzati al funzionamento in via provvisoria purche' presentino domanda di autorizzazione entro un termine perentorio, pena la disattivazione degli impianti, non discrimina ingiustificatamente gli esercenti i predetti impianti a seconda che essi osservino o non osservino il termine. Infatti, la censurata prefissione del termine e' coerente ad esigenze di attuazione del regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) nei confronti degli esercenti impianti gia' installati e, per altro verso, e' coerente all'esigenza di parificare nell'assoggettamento al regime autorizzatorio gli esercenti impianti gia' installati e gli esercenti impianti nuovi, per i quali la preventiva autorizzazione all'esercizio e' prevista dagli artt. 38 e 43 della medesima legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 225/1974; n. 226/1974; n. 231/1985.
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, disciplinante la materia delle trasmissioni radiotelevisive, nel disporre che i titolari degli impianti ripetitori privati gia' installati al momento dell'entrata in vigore della legge, sono autorizzati al funzionamento in via provvisoria purche' presentino domanda di autorizzazione entro un termine perentorio, pena la disattivazione degli impianti, non discrimina ingiustificatamente gli esercenti i predetti impianti a seconda che essi osservino o non osservino il termine. Infatti, la censurata prefissione del termine e' coerente ad esigenze di attuazione del regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) nei confronti degli esercenti impianti gia' installati e, per altro verso, e' coerente all'esigenza di parificare nell'assoggettamento al regime autorizzatorio gli esercenti impianti gia' installati e gli esercenti impianti nuovi, per i quali la preventiva autorizzazione all'esercizio e' prevista dagli artt. 38 e 43 della medesima legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 225/1974; n. 226/1974; n. 231/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte