Sentenza 35/1986 (ECLI:IT:COST:1986:35)
Massima numero 11949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 05/02/1986; Pubblicazione in G. U. 12/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
11933
Titolo
SENT. 35/86 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RIPETITORI GIA' INSTALLATI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 103/1975 - FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 35/86 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RIPETITORI GIA' INSTALLATI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 103/1975 - FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui subordina il funzionamento provvisorio degli impianti ripetitori di programmi televisivi esteri gia' installati alla condizione che, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, non vengano modificate le caratteristiche tecnico operative degli impianti, non pone gli esercenti i predetti impianti in posizione ingiustificatamente deteriore rispetto agli esercenti impianti di diffusione di programmi propri in ambito locale, non sottoposti ad analoga limitazione. Invero, la situazione di questi ultimi non e' idonea ad essere assunta quale termine di paragone per misurare la legittimita' della norma in esame, in quanto, da un lato, la mancanza di limitazioni nel settore delle emittenze in ambito locale e' frutto di una carenza legislativa (non avendo il legislatore provveduto, nonostante i solleciti della Corte, ad introdurre un regime autorizzatorio che assicurasse il coordinamento fra la detta emittenza e le altre attivita' di radiotelediffusione) - cosicche' il principio di uguaglianza viene invocato in senso inverso a quello proprio - e, dall'altro, la norma che si pretende discriminatoria e', invece, espressione di un aspetto generale dell'ordinamento dell'intera materia. Ne', sotto altri profili, la norma in esame, e particolarmente la condizione in essa contenuta, puo' dirsi lesiva della liberta' di manifestazione del pensiero e della liberta' di impresa, in quanto il divieto di modificazione delle caratteristiche tecniche degli impianti ripetitori gia' installati e' strettamente funzionale al regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) e alle finalita' di esso, prima fra tutte la compatibilita' reciproca fra le varie attivita' di diffusione radiotelevisiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 202/1976; n. 237/1984; n. 231/1985.
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui subordina il funzionamento provvisorio degli impianti ripetitori di programmi televisivi esteri gia' installati alla condizione che, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, non vengano modificate le caratteristiche tecnico operative degli impianti, non pone gli esercenti i predetti impianti in posizione ingiustificatamente deteriore rispetto agli esercenti impianti di diffusione di programmi propri in ambito locale, non sottoposti ad analoga limitazione. Invero, la situazione di questi ultimi non e' idonea ad essere assunta quale termine di paragone per misurare la legittimita' della norma in esame, in quanto, da un lato, la mancanza di limitazioni nel settore delle emittenze in ambito locale e' frutto di una carenza legislativa (non avendo il legislatore provveduto, nonostante i solleciti della Corte, ad introdurre un regime autorizzatorio che assicurasse il coordinamento fra la detta emittenza e le altre attivita' di radiotelediffusione) - cosicche' il principio di uguaglianza viene invocato in senso inverso a quello proprio - e, dall'altro, la norma che si pretende discriminatoria e', invece, espressione di un aspetto generale dell'ordinamento dell'intera materia. Ne', sotto altri profili, la norma in esame, e particolarmente la condizione in essa contenuta, puo' dirsi lesiva della liberta' di manifestazione del pensiero e della liberta' di impresa, in quanto il divieto di modificazione delle caratteristiche tecniche degli impianti ripetitori gia' installati e' strettamente funzionale al regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) e alle finalita' di esso, prima fra tutte la compatibilita' reciproca fra le varie attivita' di diffusione radiotelevisiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 202/1976; n. 237/1984; n. 231/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte