Sentenza 36/1986 (ECLI:IT:COST:1986:36)
Massima numero 11937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
23/01/1986; Decisione del
23/01/1986
Deposito del 07/02/1986; Pubblicazione in G. U. 19/02/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 36/86. PENSIONI - SERVIZIO PRESTATO NELLA DISCIOLTA M.V.S.N. - VALUTABILITA' AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - ESCLUSIONE PER I GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 36/86. PENSIONI - SERVIZIO PRESTATO NELLA DISCIOLTA M.V.S.N. - VALUTABILITA' AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - ESCLUSIONE PER I GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Indipendentemente dal fatto che il giudice a quo ha omesso di impugnare proprio la norma (art. 3 r.d.l. n. 102 del 1944) che concede a graduati e militari di truppa della M.V.S.N. una indennita' in luogo della pensione - va considerato, che la negazione a questi del diritto al trattamento di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto ad ufficiali e sottufficiali della stessa M.V.S.N., previsto dall'art. 37 primo e terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, appare giustificato dalla circostanza che ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti "ad una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio" (art. 9 r.d. n. 1282 del 1938), mentre gli altri - sia ufficiali che militi - prestavano servizio volontario e venivano "retribuiti solo nei giorni in cui (erano) chiamati alle armi" (art. 5 stesso d.l.); sicche' il loro rapporto con la milizia era meramente occasionale, nonostante la denominazione di "s.p.e.", che voleva indicare la costante e pronta disponibilita' ad ogni convocazione. Respinta la censura di violazione del principio di uguaglianza, deve altresi' escludersi, nella specie, la violazione dell'art. 36 Cost. - stante l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il militare la cui vedova, nel giudizio a quo, agisce per la riversibilita', e la M.V.S.N. - e dello art. 38 Cost. - assunto a parametro dal giudice rimettente senza motivazione alcuna. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui esclude dal diritto a pensione i militari di truppa ed i graduati della disciolta M.V.S.N.).
Indipendentemente dal fatto che il giudice a quo ha omesso di impugnare proprio la norma (art. 3 r.d.l. n. 102 del 1944) che concede a graduati e militari di truppa della M.V.S.N. una indennita' in luogo della pensione - va considerato, che la negazione a questi del diritto al trattamento di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto ad ufficiali e sottufficiali della stessa M.V.S.N., previsto dall'art. 37 primo e terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, appare giustificato dalla circostanza che ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti "ad una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio" (art. 9 r.d. n. 1282 del 1938), mentre gli altri - sia ufficiali che militi - prestavano servizio volontario e venivano "retribuiti solo nei giorni in cui (erano) chiamati alle armi" (art. 5 stesso d.l.); sicche' il loro rapporto con la milizia era meramente occasionale, nonostante la denominazione di "s.p.e.", che voleva indicare la costante e pronta disponibilita' ad ogni convocazione. Respinta la censura di violazione del principio di uguaglianza, deve altresi' escludersi, nella specie, la violazione dell'art. 36 Cost. - stante l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il militare la cui vedova, nel giudizio a quo, agisce per la riversibilita', e la M.V.S.N. - e dello art. 38 Cost. - assunto a parametro dal giudice rimettente senza motivazione alcuna. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui esclude dal diritto a pensione i militari di truppa ed i graduati della disciolta M.V.S.N.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte