Sentenza 37/1986 (ECLI:IT:COST:1986:37)
Massima numero 12284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  23/01/1986;  Decisione del  23/01/1986
Deposito del 07/02/1986; Pubblicazione in G. U. 19/02/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 37/86. PROCEDIMENTO CIVILE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - AFFINITA', IN GRADO SUPERIORE AL PRIMO, TRA IL GIUDICE E LE PARTI OD ALCUNO DEI DIFENSORI ACQUISITA ATTRAVERSO FRATELLI O SORELLE - OMESSA PREVISIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - LACUNA NORMATIVA - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 51, comma primo, n. 2, cod. proc. civ. - nella parte in cui, pur imponendo al giudice obbligo di astenersi quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado di una delle parti o di alcuno dei difensori, non prevede astensione del giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado superiore al primo, quando l'affinita' sia acquisita attraverso fratelli o sorelle - posto che l'abrogazione dell'art. 8, n. 1, del regio decreto, sull'ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 12 (che fra i requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie indicava l'essere cittadini italiani "di sesso maschile"), avvenuta ad opera dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, che apri' alle donne l'acceso a tutte le cariche e professioni pubbliche ivi compresa la magistratura, se esige di leggere nell'art. 51, n. 2, "coniuge" in luogo di "moglie", consiglia di identificare le situazioni di affinita' riguardo alla donna (ed allo stesso uomo) magistrato le quali, per rispetto del principio di uguaglianza, giustificano l'obbligo di astensione a carico del giudice che ne e' fatto segno; ma tale compito e' del legislatore il cui intervento si auspica giacche' l'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. (autorizzazione all'astensione per gravi ragioni di convenienza), non sospettato dal remittente di incostituzionalita', non e' idoneo alla bisogna).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte