Sentenza 39/1986 (ECLI:IT:COST:1986:39)
Massima numero 12285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  26/02/1986;  Decisione del  26/02/1986
Deposito del 03/03/1986; Pubblicazione in G. U. 12/03/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 39/86. PROPRIETA' (DIRITTO DI) - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI PER PIANTAGIONI DI ALBERI - INOSSERVANZA - DIRITTO DEL VICINO AD OTTENERNE L'ESTIRPAZIONE - NECESSITA' DI COMPARAZIONE DELL'INTERESSE DEL PROPRIETARIO CON L'INTERESSE PAESAGGISTICO ALL'EVENTUALE CONSERVAZIONE DELLE PIANTE - OMESSA PREVISIONE NELLE NORME CODICISTICHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DI FUNZIONE SOCIALE ASSEGNATA ALLA PROPRIETA' - DIVERSITA' DELLA NORMATIVA DENUNCIATA DA QUELLA CUI LA CENSURA E' RIFERIBILE - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA COMPORTANTE SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la normativa denunciata e' diversa da quella cui la censura e' riferibile, ovvero quando si chiede una pronuncia additiva che non puo' consistere nell'adozione di una soluzione obbligata, immediatamente desumibile dalla norme costituzionali assunte a parametro o da altri principi dell'ordinamento, ma richiede una scelta tra piu' soluzioni possibili, che in quanto tale non puo' spettare al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 9, comma secondo (tutela del paesaggio), e 42, comma secondo (funzione sociale della proprieta'), Cost. - in quanto, in tema di distanze da osservare nelle piantagioni, incondizionatamente riconoscono al proprietario del fondo finitimo il potere di esigere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantati o nati a distanze inferiori a quelle prescritte, senza consentire la comparazione dell'interesse del proprietario con l'eventuale valore paesaggistico delle piante da eliminare, posto che - contrariamente a cio' che la prospettata censura sembra presupporre - l'ordinamento offre, secondo il diritto vivente, mezzi per realizzare l'incidenza, sulla disciplina dei rapporti interprivati di vicinato, dell'invocato valore costituzionale, prevedendo, nella legislazione di settore attuativa di esso (legge n. 1497 del 1939, relativa alle bellezze naturali), l'imposizione di vincoli a tutela della vegetazione, e riconoscendo a qualunque interessato la possibilita' di sollecitare l'attivazione dei poteri spettanti, in materia, allo Stato o alle Regioni (art. 82, d.P.R. 616/1977); onde la censura non puo' trovare ingresso se non in quanto diretta a denunciare l'inadeguatezza della cennata legislazione del settore. Sotto tale profilo, pertanto, la denuncia delle norme codicistiche sui limiti reciproci delle proprieta' finitime si palesa frutto di una "aberratio ictus", implicante la non ammissibilita' della questione. Alla quale conclusione, sotto diverso profilo, conduce anche la considerazione che la pronuncia additiva richiede, nella specie, una scelta tra piu' soluzioni (previsione di una valutazione paesaggistica relativamente ad ogni intervento su piante, da affidarsi al giudice o all'autorita' amministrativa; o altre ancora, egualmente ipotizzabili), come tale di competenza del legislatore).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte