Sentenza 40/1986 (ECLI:IT:COST:1986:40)
Massima numero 11940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  26/02/1986;  Decisione del  26/02/1986
Deposito del 03/03/1986; Pubblicazione in G. U. 12/03/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 40/86. IMPIEGO PUBBLICO - ASSUNZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL RAPPORTO ALLO SCADERE DEL PERIODO DI SERVIZIO DI NOVANTA GIORNI - NULLITA' DELLE ASSUNZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA CHE LE REGOLA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA CHE REGOLA LE ASSUNZIONI TEMPORANEE NEI RAPPORTI DI LAVORO PRIVATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la tendenziale convergenza fra lo stato giuridico dei dipendenti pubblici e di quelli privati non e', di per se' solo, elemento che consenta di ipotizzare, in presenza di discipline differenziate nei due settori, illegittime disparita' di trattamento, in quanto sussistono ancora innegabili differenze tra le due forme di impiego. In materia di assunzioni temporanee, nell'ordinamento del pubblico impiego, la risoluzione di diritto dei contratti d'impiego allo scadere di novanta giorni di servizio, anche non continuativo, nell'anno solare, e la nullita' delle assunzioni temporanee effettuate in violazione della disciplina che le regola, trovano ragion d'essere nel carattere derogatorio ed eccezionale della disciplina sulle assunzioni temporanee rispetto alla regola dell'accesso mediante concorso alle pubbliche amministrazioni e nell'opportunita' di porre un freno ad assunzioni suscettibili di creare situazioni di privilegio e violazioni del principio di imparzialita'. Sicche', non e' dato estendere nell'ordinamento predetto - e in cio' non puo' ravvisarsi ingiustificata discriminazione - la disciplina sulle assunzioni temporanee nel rapporto di impiego privato e, particolarmente, le norme che dalla eventuale violazione dei limiti posti dalla legge fanno discendere la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. - dell'art. 1, primo comma, lett. b, limitatamente alle parole "al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto", e dell'art. 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276). - S. n. 68/1980; n. 193/1981; n. 46/1983; n. 90/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte