Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Incertezza in ordine al carattere satisfattivo delle modifiche introdotte - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 31, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, va esclusa la cessazione della materia del contendere a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019. Sebbene la Regione resistente abbia attestato che, medio tempore, l'originaria norma non ha trovato applicazione, permane incertezza, alla luce dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa, in ordine al carattere satisfattivo dello ius superveniens.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n, 166 del 2020, n. 140 del 2018, n. 68 del 2018, n. 44 del 2018 e n. 38 del 2018).