Sentenza 41/1986 (ECLI:IT:COST:1986:41)
Massima numero 12286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
26/02/1986; Decisione del
26/02/1986
Deposito del 03/03/1986; Pubblicazione in G. U. 12/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 41/86. IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - MOTIVI DI INTERRUZIONE - MORTE, RADIAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO DEL PROCURATORE COSTITUITO IN GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 41/86. IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - MOTIVI DI INTERRUZIONE - MORTE, RADIAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO DEL PROCURATORE COSTITUITO IN GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo e' necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attivita' della parte stessa cui e' inibito difendersi di persona, e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 328 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione dei termini previsti dal'art. 325 per la proposizione delle varie impugnazioni, oltre agli eventi che colpiscono la parte o il suo legale rappresentante, anche la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenuta nel corso dei termini stessi.
Posto che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo e' necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attivita' della parte stessa cui e' inibito difendersi di persona, e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 328 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione dei termini previsti dal'art. 325 per la proposizione delle varie impugnazioni, oltre agli eventi che colpiscono la parte o il suo legale rappresentante, anche la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenuta nel corso dei termini stessi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 20
co. 2
Altri parametri e norme interposte