Sentenza 42/1986 (ECLI:IT:COST:1986:42)
Massima numero 12288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  26/02/1986;  Decisione del  26/02/1986
Deposito del 03/03/1986; Pubblicazione in G. U. 12/03/1986
Massime associate alla pronuncia:  12287


Titolo
SENT. 42/86 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - MARCHIO - MARCHIO NOMINATIVO PERSONALE - ESCLUSIONE, IN VIA ASSOLUTA, DELLA COESISTENZA DI MARCHI COMPRENDENTI IL NOME PATRONIMICO DI OMONIMI IMPRENDITORI CONCORRENTI - INCIDENZA DELLA NUOVA NORMATIVA SU SITUAZIONI PREESISTENTI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'articolo unico della legge 21 marzo 1967, n. 158, disponendo, in via assoluta e inderogabile, la prevalenza del marchio anteriore su quello successivo non piu' legittimamente utilizzabile, non viola l'art. 25, comma secondo, Cost., il quale non puo' essere esteso fuori della materia penale (ne' a tanto giova il richiamo dell'art. 11 disp. prelim. cod. civ., che non ha vigore costituzionale e comunque non ha carattere assoluto); ne' offende il valore dell'iniziativa economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., in quanto esso mira - attraverso il rispetto del canone "prior in tempore potior in iure" - a tutelare chi per primo faccia uso del marchio patronimico, essendo, alla luce dell'esperienza, apparsa, a tal fine, inefficace l'aggiunta - da parte di chi usa in un tempo successivo lo stesso marchio patronimico - di ulteriori elementi d'identificazione del prodotto; ne', infine, risulta in contrasto con l'art. 42, commi primo e secondo, Cost., perche' anche la titolarita' e il godimento dei beni immateriali vanno armonizzati con l'interesse sociale. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in quanto tale norma - di natura pubblicistica, secondo il giudice a quo - inciderebbe anche su situazioni consolidatesi nel vigore dell'originario testo dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa, che consentiva la coesistenza di marchi comprendenti il nome patronimico di omonimi imprenditori concorrenti con l'aggiunta di idonei elementi differenziatori).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte