Sentenza 43/1986 (ECLI:IT:COST:1986:43)
Massima numero 12289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
26/02/1986; Decisione del
26/02/1986
Deposito del 03/03/1986; Pubblicazione in G. U. 12/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 43/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA' - CUMULABILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE CHE ABBIANO RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 43/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA' - CUMULABILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE CHE ABBIANO RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 15, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (la quale contiene norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost., perche' diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che ha raggiunto l'eta' pensionabile e dei pensionati di invalidita'; ne' con l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non esige che siano assicurate provvidenze in maggiore o minore numero ma si limita a richiedere che siano comunque assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' dell'art. 15, comma primo, legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che detta disposizione, escludendo la cumulabilita' dei trattamenti ordinari di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti per i titolari di pensione che abbiano raggiunto l'eta' pensionabile, determinerebbe un'ingiustificata disparita' rispetto ai pensionati d'invalidita' che tale eta' non abbiano raggiunto (per i quali la legge non pone alcun divieto di cumulo), in asserita violazione, altresi', del principio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma Cost.). - S. n. 30/1976, in tema di interpretazione del principio di adeguatezza di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..
L'art. 15, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (la quale contiene norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost., perche' diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che ha raggiunto l'eta' pensionabile e dei pensionati di invalidita'; ne' con l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non esige che siano assicurate provvidenze in maggiore o minore numero ma si limita a richiedere che siano comunque assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' dell'art. 15, comma primo, legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che detta disposizione, escludendo la cumulabilita' dei trattamenti ordinari di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti per i titolari di pensione che abbiano raggiunto l'eta' pensionabile, determinerebbe un'ingiustificata disparita' rispetto ai pensionati d'invalidita' che tale eta' non abbiano raggiunto (per i quali la legge non pone alcun divieto di cumulo), in asserita violazione, altresi', del principio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma Cost.). - S. n. 30/1976, in tema di interpretazione del principio di adeguatezza di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte