Ordinanza 45/1986 (ECLI:IT:COST:1986:45)
Massima numero 11944
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  26/02/1986;  Decisione del  26/02/1986
Deposito del 03/03/1986; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 45/86. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - OGGETTO DEL GIUDIZIO - ATTIVITA' ISPETTIVA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SULLA CONDUZIONE DI UFFICI GIUDIZIARI - ASSERITA INTERFERENZA NELLE ATTRIBUZIONI RISERVATE AL GIUDICE TITOLARE DELL'UFFICIO - ASSENZA DI ALCUN PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO - TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE ISPETTIVA AL C.S.M. E AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PREVISIONE DI NUOVA ISPEZIONE - MERI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DEL MINISTRO NON INTEGRANTI ATTI IDONEI A CONCRETARE LA LESIONE - MANCANZA DEL POSSIBILE OGGETTO DEL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice delegato presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma a seguito di una relazione degli organi ispettivi del Ministero di grazia e giustizia contenente rilievi circa i criteri adottati dai giudici della Sezione con riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario svolto dai cancellieri e al loro intervento nella redazione degli inventari nei concordati preventivi. Invero, il conflitto e' stato sollevato assumendosi l'indebita interferenza del Ministero nelle attribuzioni ad esso giudice riservate, in quanto l'anzidetta relazione sarebbe stata fatta propria dal Ministro; ma l'avere tale organo - che, secondo il ricorrente, sarebbe legittimato passivo come parte nel prospettato conflitto - inviato la relazione al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi provvedimenti, costituisce un adempimento procedurale nel corso dell'attivita' ispettiva, che non concreta, nemmeno in via preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere la invocata sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel relativo esercizio. Difetta, in conseguenza, il possibile oggetto della controversia instaurata innanzi alla Corte (art. 37 l. n. 87 del 1953).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37