Sentenza 47/1986 (ECLI:IT:COST:1986:47)
Massima numero 11843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
07/03/1986; Decisione del
07/03/1986
Deposito del 12/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 47/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SULLA SOCIETA' - SOGGETTI PASSIVI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE OPERANTI IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA IN FORZA DI DECRETO DELEGATO - ART. 151, LETT. D), D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 47/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SULLA SOCIETA' - SOGGETTI PASSIVI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE OPERANTI IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA IN FORZA DI DECRETO DELEGATO - ART. 151, LETT. D), D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludere che la legge 5 gennaio 1956, n. 1 - contenente (art. 63) la delega legislativa in base alla quale fu emanato il d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) - con l'abrogare la disposizione dell'art. 13, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, che statuiva - riguardo all'imposta di R.M. - il principio della tassazione separata per aziende, abbia implicitamente ripristinato, con effetti nei confronti dell'imposta sulle societa', istituita solo in seguito con la legge 6 agosto 1954, n. 603 - e anche percio' non riconducibile alla previsione della legge del 1936 - l'opposto principio della unicita' della tassazione per enti. Di conseguenza va respinto l'assunto che con tale abrogazione la legge di delega abbia posto - come direttiva al legislatore delegato - il principio dell'esenzione indiscriminata dall'imposta sulle societa' per tutte le aziende municipalizzate, anche se operanti in regime di concorrenza. Ne' puo' quindi dirsi viziato da eccesso di delega l'art. 151, lett. d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, perche', nel disporre l'esenzione dall'imposta sulle societa' per le aziende dei comuni che "gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico", esclude da tale esenzione le aziende municipalizzate operanti in regime di concorrenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nella parte in cui assoggetta a separata tassazione, ai fini dell'imposta sulle societa', le aziende dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico).
E' da escludere che la legge 5 gennaio 1956, n. 1 - contenente (art. 63) la delega legislativa in base alla quale fu emanato il d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) - con l'abrogare la disposizione dell'art. 13, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, che statuiva - riguardo all'imposta di R.M. - il principio della tassazione separata per aziende, abbia implicitamente ripristinato, con effetti nei confronti dell'imposta sulle societa', istituita solo in seguito con la legge 6 agosto 1954, n. 603 - e anche percio' non riconducibile alla previsione della legge del 1936 - l'opposto principio della unicita' della tassazione per enti. Di conseguenza va respinto l'assunto che con tale abrogazione la legge di delega abbia posto - come direttiva al legislatore delegato - il principio dell'esenzione indiscriminata dall'imposta sulle societa' per tutte le aziende municipalizzate, anche se operanti in regime di concorrenza. Ne' puo' quindi dirsi viziato da eccesso di delega l'art. 151, lett. d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, perche', nel disporre l'esenzione dall'imposta sulle societa' per le aziende dei comuni che "gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico", esclude da tale esenzione le aziende municipalizzate operanti in regime di concorrenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nella parte in cui assoggetta a separata tassazione, ai fini dell'imposta sulle societa', le aziende dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 05/01/1956
n. 1
art. 24
legge 05/01/1956
n. 1
art. 63