Sentenza 48/1986 (ECLI:IT:COST:1986:48)
Massima numero 12291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  07/03/1986;  Decisione del  07/03/1986
Deposito del 12/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 48/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E DIRETTIVO) - TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE - POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO - DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, il legislatore delegante, nell'art. 4, n. 11, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, ha posto il solo limite, nella relativa disciplina delegata, di "particolari garanzie". Percio' il legislatore delegato, col prevedere, nell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nell'ambito della logica articolazione procedimentale conferita a tale istituto, oltre alla possibilita' del trasferimento "anche durante l'anno scolastico" per "ragioni d'urgenza", quella della "sospensione dal servizio" (provvedimento anticipatorio del trasferimento d'ufficio) nel caso in cui ricorrano "ragioni di particolare urgenza", non ha introdotto alcunche' di estraneo ma semplicemente esplicitato cio' che era gia' implicito nella legge di delegazione. Peraltro nella disciplina della sospensione dal servizio, le richieste "particolari garanzie" devono ritenersi assicurate con l'articolazione che al relativo procedimento il legislatore delegato ha conferito (partecipazione di organi consultivi; necessita' di convalida del provvedimento, entro brevissimo termine perentorio, da parte dell'autorita' competente al trasferimento; revoca "di diritto", in sua mancanza, ecc..). Ne' a diverso avviso puo' condurre la omessa previsione di una preventiva contestazione degli addebiti e di un rituale contraddittorio, l'una e l'altro ovviamente non consentiti dall'urgenza del provvedimento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 4, n. 11, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui prevede che, nelle more del trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale, possa essere disposta la sospensione provvisoria dal servizio del personale docente e di quello direttivo della scuola materna, rispettivamente da parte del capo dell'istituto e del provveditore agli studi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  30/07/1973  n. 477  art. 4  n.11