Sentenza 49/1986 (ECLI:IT:COST:1986:49)
Massima numero 12292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
07/03/1986; Decisione del
07/03/1986
Deposito del 12/03/1986; Pubblicazione in G. U. 19/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 49/86. PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - VEDOVO DI PENSIONATA GIA' DIPENDENTE DAL CESSATO REGIME AUSTRO-UNGARICO O DALL'EX STATO LIBERO DI FIUME - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 49/86. PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - VEDOVO DI PENSIONATA GIA' DIPENDENTE DAL CESSATO REGIME AUSTRO-UNGARICO O DALL'EX STATO LIBERO DI FIUME - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in termini generali, la parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, e che ha gia' avuto modo di dichiarare l'illegittimita' dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (che estende le norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'amministrazione austro-ungarica e all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui escludeva dalla riversibilita' i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, riconoscendo la sussistenza di un criterio di "puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austro-ungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato, non puo' non riconoscersi, alla luce di tale principio - alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del vedovo alla riversibilita' della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico. Va dunque dichiarata la illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - del succitato art. 1 legge n. 132 del 1961, nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilita' della pensione il vedovo di pensionata gia' dipendente del detto regime o dell'ex Stato libero di Fiume. - Sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, v. S. nn. 6/1980, 9/1980, 75/1981 e 214/1984. - Sull'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, v. S. n. 76/1979.
Posto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in termini generali, la parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, e che ha gia' avuto modo di dichiarare l'illegittimita' dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (che estende le norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'amministrazione austro-ungarica e all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui escludeva dalla riversibilita' i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, riconoscendo la sussistenza di un criterio di "puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austro-ungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato, non puo' non riconoscersi, alla luce di tale principio - alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del vedovo alla riversibilita' della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico. Va dunque dichiarata la illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - del succitato art. 1 legge n. 132 del 1961, nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilita' della pensione il vedovo di pensionata gia' dipendente del detto regime o dell'ex Stato libero di Fiume. - Sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, v. S. nn. 6/1980, 9/1980, 75/1981 e 214/1984. - Sull'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, v. S. n. 76/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte