Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro sul quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutariamente attribuite - Completa definizione dell'oggetto - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 31, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018. L'assoluta estraneità alle competenze statutarie, secondo la prospettazione del ricorrente, dei principi fondamentali nella materia coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale, che si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilità di una motivazione più pregnante alla luce delle suddette competenze. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. Tuttavia, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse, così da doversi escludere l'utilità dello scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il raggiungimento di un accordo di finanza pubblica medio tempore intercorso tra lo Stato e la Regione non determina di per sé - ossia, in mancanza di rinuncia - cessazione della materia del contendere né, tantomeno, costituisce causa d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnativa. (Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2016, n. 28 del 2016, n. 273 del 2015 e n. 239 del 2015).