Ordinanza 50/1986 (ECLI:IT:COST:1986:50)
Massima numero 11894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
07/03/1986; Decisione del
07/03/1986
Deposito del 12/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 50/86. PENSIONI - PENSIONI CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - VEDOVO - CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEI TRATTAMENTI DI RIVERSIBILITA' EROGATI DALLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - IPOTESI DI MATRIMONIO ANTECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646 - APPLICABILITA' A FAVORE DEL VEDOVO DELLE PIU' FAVOREVOLI DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA VEDOVA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA .
ORD. 50/86. PENSIONI - PENSIONI CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - VEDOVO - CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEI TRATTAMENTI DI RIVERSIBILITA' EROGATI DALLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - IPOTESI DI MATRIMONIO ANTECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646 - APPLICABILITA' A FAVORE DEL VEDOVO DELLE PIU' FAVOREVOLI DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA VEDOVA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA .
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., in quanto la norma censurata - secondo cui il vedovo in possesso dei requisiti ivi previsti e' equiparato alla vedova ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilita' delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza - non estende, nell'ipotesi di matrimonio antecedente l'entrata in vigore della stessa legge, al vedovo le piu' favorevoli disposizioni applicabili, nell'identica situazione, per la vedova. Infatti, analoga questione e' gia' stata dichiarata non fondata, perche' priva di base normativa, essendo stata parificata, retroattivamente (ex art. 11 l. n. 903 del 1977, nel testo risultante dopo la sent. n. 6/1980), la posizione dei vedovi a quella delle vedove. - S. n. 75/1981.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., in quanto la norma censurata - secondo cui il vedovo in possesso dei requisiti ivi previsti e' equiparato alla vedova ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilita' delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza - non estende, nell'ipotesi di matrimonio antecedente l'entrata in vigore della stessa legge, al vedovo le piu' favorevoli disposizioni applicabili, nell'identica situazione, per la vedova. Infatti, analoga questione e' gia' stata dichiarata non fondata, perche' priva di base normativa, essendo stata parificata, retroattivamente (ex art. 11 l. n. 903 del 1977, nel testo risultante dopo la sent. n. 6/1980), la posizione dei vedovi a quella delle vedove. - S. n. 75/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte