Ordinanza 51/1986 (ECLI:IT:COST:1986:51)
Massima numero 12293
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/03/1986;  Decisione del  07/03/1986
Deposito del 12/03/1986; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 51/86. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' - DELIBAZIONE - ORGANI COMPETENTI A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' DEL POTERE CUI APPARTENGONO - POTERE GIURISDIZIONALE - LEGITTIMAZIONE DEI SINGOLI ORGANI - POTERE ESECUTIVO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE AGISCA IN BASE A DELIBERA DEL CONSIGLIO STESSO - LEGITTIMAZIONE - OGGETTO DEL CONFLITTO - PROVVEDIMENTI EX ART. 700 C.P.C. A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DEL POTERE ESECUTIVO - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, in relazione ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c., emessi il 12 novembre e il 6 dicembre 1984, concernenti l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto - per la realizzazione di un raccordo sciabile - nella zona, soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, dell'Abetone. E' ormai pacifico, infatti, per costante riconoscimento della Corte, che i singoli organi giurisdizionali sono da considerarsi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione, ed altrettanto deve dirsi del Presidente del Consiglio dei ministri, che agisca in conformita' a delibera del Consiglio stesso; mentre, quanto all'aspetto oggettivo, il sollevato conflitto attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, giacche' si assume dal Presidente del Consiglio che l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumita' - tali dovendo, secondo il ricorrente, considerarsi, in base alla loro motivazione le contestate decisioni pretorili (in quanto intese ad evitare pericoli per gli sciatori) - non spetti al potere giudiziario, ma a quello esecutivo (tanto piu' quando - come anche si sostiene - attraverso pronunce autorizzative di attivita' sottoposte a controlli amministrativi, si pongano nel nulla i dinieghi amministrativi emessi a tutela del patrimonio forestale ed idrogeologico, invadendo altresi' attribuzioni che pur delegate o trasferite alla Regione, sono caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti). Sussistono, pertanto, i requisiti di cui all'art. 37, legge n. 87 cit. per riconoscere ammissibile il sollevato conflitto, impregiudicata restando la facolta' delle parti di proporre, anche su questo punto, nell'ulteriore corso del giudizio, istanze ed eccezioni. - S. n. 231/1975; O. nn. 132 e 98/1981, 123/1979 e 49/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37