Sentenza 52/1986 (ECLI:IT:COST:1986:52)
Massima numero 11837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/03/1986;  Decisione del  18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:  11839


Titolo
SENT. 52/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOSTANZE DI FATTO SOPRAVVENUTE NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - CESSAZIONE DEL GIUDIZIO - INFLUENZA SUL PROCESSO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE.

Testo
Le circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale, comprese quelle che determinino la cessazione del giudizio stesso (nella specie, l'annullamento senza rinvio, da parte del Consiglio di Stato, della decisione parziale del TAR, con la quale era stata sollevata la questione di legittimita'), non influenzano il processo incidentale di costituzionalita', poiche' questo si svolge nell'interesse generale e pertanto, qualora sia validamente instaurato a norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, acquisisce piena autonomia nei confronti del giudizio a quo (art. 22 Norme integrative del giudizio davanti alla Corte costituzionale; sent. n. 300/1984). - S. n. 300/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte