Sentenza 52/1986 (ECLI:IT:COST:1986:52)
Massima numero 11839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
11837
Titolo
SENT. 52/86 B. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DI LAVORO - PAGAMENTO TARDIVO - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ASSERITA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 52/86 B. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DI LAVORO - PAGAMENTO TARDIVO - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ASSERITA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attuale indirizzo di giurisprudenza amministrativa - specie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - consolidatosi a seguito di precedenti decisioni della Corte costituzionale, interpreta, anche nei confronti dei dipendenti pubblici, in regime di parita' con quanto risultante per i lavoratori privati o di enti pubblici economici e conformemente agli invocati precetti costituzionali, le disposizioni riguardanti i crediti di lavoro, quali ad esempio la natura privilegiata dei crediti, la assicurazione della funzione di sostentamento della retribuzione, generalmente intesa secondo le esigenze di vita del lavoratore e la tutela del lavoro. Pertanto, il principio dell'automatica rivalutazione in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'amministrazione datrice di lavoro, e' applicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici, compresa l'amministrazione statale, da parte dello stesso giudice amministrativo - competente sia sull'"an" che sul quantum - mediante un meccanismo volto alla conservazione del valore economico della retribuzione generalmente intesa e atto a ripristinare, per il pagamento delle somme dovute, il relativo potere di acquisto della moneta, per l'applicazione del quale non si richiede, in fase di liquidazione, esplicita domanda dell'avente diritto. Parimenti le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che detto meccanismo, e' uguale a quello che si ricollega all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., e all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo per la sua applicazione e quella del giudice ordinario per le questioni consequenziali (sugli interessi moratori o sul maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi dell'amministrazione) e quindi, in sostanza, che la mutazione in termini quantitativi del credito del dipendente pubblico per effetto della svalutazione, avviene ab intra e rimane entro il rapporto di impiego o di lavoro pubblico stesso. In tale situazione, essendo quello innanzi riportato il diritto vivente e trovando gia' in esso applicazione i precetti costituzionali invocati, non hanno fondamento i rilievi e le osservazioni dei giudici rimettenti che proprio i descritti effetti tendono a realizzare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in base all' assunto che la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro ivi prevista per i lavoratori privati e i dipendenti da enti pubblici economici, sarebbe ingiustificatamente inapplicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.)
L'attuale indirizzo di giurisprudenza amministrativa - specie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - consolidatosi a seguito di precedenti decisioni della Corte costituzionale, interpreta, anche nei confronti dei dipendenti pubblici, in regime di parita' con quanto risultante per i lavoratori privati o di enti pubblici economici e conformemente agli invocati precetti costituzionali, le disposizioni riguardanti i crediti di lavoro, quali ad esempio la natura privilegiata dei crediti, la assicurazione della funzione di sostentamento della retribuzione, generalmente intesa secondo le esigenze di vita del lavoratore e la tutela del lavoro. Pertanto, il principio dell'automatica rivalutazione in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'amministrazione datrice di lavoro, e' applicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici, compresa l'amministrazione statale, da parte dello stesso giudice amministrativo - competente sia sull'"an" che sul quantum - mediante un meccanismo volto alla conservazione del valore economico della retribuzione generalmente intesa e atto a ripristinare, per il pagamento delle somme dovute, il relativo potere di acquisto della moneta, per l'applicazione del quale non si richiede, in fase di liquidazione, esplicita domanda dell'avente diritto. Parimenti le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che detto meccanismo, e' uguale a quello che si ricollega all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., e all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo per la sua applicazione e quella del giudice ordinario per le questioni consequenziali (sugli interessi moratori o sul maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi dell'amministrazione) e quindi, in sostanza, che la mutazione in termini quantitativi del credito del dipendente pubblico per effetto della svalutazione, avviene ab intra e rimane entro il rapporto di impiego o di lavoro pubblico stesso. In tale situazione, essendo quello innanzi riportato il diritto vivente e trovando gia' in esso applicazione i precetti costituzionali invocati, non hanno fondamento i rilievi e le osservazioni dei giudici rimettenti che proprio i descritti effetti tendono a realizzare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in base all' assunto che la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro ivi prevista per i lavoratori privati e i dipendenti da enti pubblici economici, sarebbe ingiustificatamente inapplicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte