Sentenza 53/1986 (ECLI:IT:COST:1986:53)
Massima numero 11841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
11872
Titolo
SENT. 53/86 A. SCIOPERO E SERRATA - SERRATA A SCOPO DI SOLIDARIETA' O DI PROTESTA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE PER PROTESTA, EFFETTUATA DA PARTE DI PICCOLI IMPRENDITORI CON SOLTANTO UNO O DUE DIPENDENTI - CONFIGURAZIONE COME REATO - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DELLA SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DA PARTE DI IMPRENDITORE SENZA DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 53/86 A. SCIOPERO E SERRATA - SERRATA A SCOPO DI SOLIDARIETA' O DI PROTESTA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE PER PROTESTA, EFFETTUATA DA PARTE DI PICCOLI IMPRENDITORI CON SOLTANTO UNO O DUE DIPENDENTI - CONFIGURAZIONE COME REATO - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DELLA SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DA PARTE DI IMPRENDITORE SENZA DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La sospensione, per protesta, dell'attivita' aziendale da parte del datore di lavoro con soltanto uno o due dipendenti - che l'art. 505 cod. pen. incrimina come serrata - non puo' assimilarsi all'ipotesi in cui la sospensione dell'attivita' aziendale - secondo la Corte, dovendosi considerare "sciopero", illegittimamente punita nell'art. 506 cod. pen. - da parte di chi, non avendo persone alle proprie dipendenze, gestisce personalmente l'azienda. E poiche' la scarsa rilevanza del fatto (per l'accertato minimo numero dei dipendenti) trova bensi' definizione, nell'ambito penale, merce' le valutazioni sulla gravita' del reato agli effetti della misura della pena, la disparita' di trattamento, prospettata in proposito, tra piccoli imprenditori appartenenti alla medesima categoria professionale, non puo' dirsi ingiustificata. (Infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in quanto incrimina come serrata la sospensione dell'attivita' aziendale pur se effettuata - in adesione a sciopero di protesta indetto dalla categoria di appartenenza, prevalentemente costituita da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto.) - S. n. 222/1975.
La sospensione, per protesta, dell'attivita' aziendale da parte del datore di lavoro con soltanto uno o due dipendenti - che l'art. 505 cod. pen. incrimina come serrata - non puo' assimilarsi all'ipotesi in cui la sospensione dell'attivita' aziendale - secondo la Corte, dovendosi considerare "sciopero", illegittimamente punita nell'art. 506 cod. pen. - da parte di chi, non avendo persone alle proprie dipendenze, gestisce personalmente l'azienda. E poiche' la scarsa rilevanza del fatto (per l'accertato minimo numero dei dipendenti) trova bensi' definizione, nell'ambito penale, merce' le valutazioni sulla gravita' del reato agli effetti della misura della pena, la disparita' di trattamento, prospettata in proposito, tra piccoli imprenditori appartenenti alla medesima categoria professionale, non puo' dirsi ingiustificata. (Infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in quanto incrimina come serrata la sospensione dell'attivita' aziendale pur se effettuata - in adesione a sciopero di protesta indetto dalla categoria di appartenenza, prevalentemente costituita da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto.) - S. n. 222/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte