Sentenza 53/1986 (ECLI:IT:COST:1986:53)
Massima numero 11872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
11841
Titolo
SENT. 53/86 B. SCIOPERO E SERRATA - SERRATA A SCOPO DI SOLIDARIETA' O DI PROTESTA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE PER PROTESTA, EFFETTUATA DA PARTE DI PICCOLI IMPRENDITORI CON SOLTANTO UNO O DUE DIPENDENTI - CONFIGURAZIONE COME REATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 53/86 B. SCIOPERO E SERRATA - SERRATA A SCOPO DI SOLIDARIETA' O DI PROTESTA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE PER PROTESTA, EFFETTUATA DA PARTE DI PICCOLI IMPRENDITORI CON SOLTANTO UNO O DUE DIPENDENTI - CONFIGURAZIONE COME REATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La incriminazione, come serrata, nell'art. 505 cod. pen., della sospensione dell'attivita' aziendale, pur se effettuata in adesione a sciopero di protesta indetto da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto, non comporta violazione della liberta' di iniziativa economica - giacche' questa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, e fra le legittime misure protettive del benessere sociale la Corte ha gia' indicato la disciplina dei prezzi delle merci a largo consumo: disciplina cui la protesta, nel caso, si riferiva. Peraltro nell'ordinanza di rinvio non vengono in discussione ne' l'istituto della serrata come tale, ne' la problematica della sua rilevanza penale in relazione ai principi generali di liberta'. (Infondatezza - in riferimento all'art. 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in parte qua.) - S. n. 47/1958.
La incriminazione, come serrata, nell'art. 505 cod. pen., della sospensione dell'attivita' aziendale, pur se effettuata in adesione a sciopero di protesta indetto da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto, non comporta violazione della liberta' di iniziativa economica - giacche' questa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, e fra le legittime misure protettive del benessere sociale la Corte ha gia' indicato la disciplina dei prezzi delle merci a largo consumo: disciplina cui la protesta, nel caso, si riferiva. Peraltro nell'ordinanza di rinvio non vengono in discussione ne' l'istituto della serrata come tale, ne' la problematica della sua rilevanza penale in relazione ai principi generali di liberta'. (Infondatezza - in riferimento all'art. 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in parte qua.) - S. n. 47/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte