Sentenza 54/1986 (ECLI:IT:COST:1986:54)
Massima numero 12294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/86. ISTRUZIONE PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMPUTATO (O DI TERZI) A PERIZIA MEDICO-LEGALE - PRELIEVI EMATICI - OMESSA PREVISIONE DI LIMITI A GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL PERIZIANDO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 54/86. ISTRUZIONE PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMPUTATO (O DI TERZI) A PERIZIA MEDICO-LEGALE - PRELIEVI EMATICI - OMESSA PREVISIONE DI LIMITI A GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL PERIZIANDO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordinamento processuale va letto nel contesto dei principi fondamentali posti dalla Costituzione, alla cui luce il giudice penale non puo' disporre mezzi istruttori lesivi della vita, incolumita', dignita' o intimita' psichica (art. 2 Cost.) ovvero pericolosi per la salute del periziando (art. 32 Cost.). Entro tali limiti, peraltro, la perizia medico-legale e' certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali, in base allo stesso art. 13, comma secondo, Cost., e' consentito all'autorita' giudiziaria, attuare, previa congrua motivazione, restrizioni della liberta' personale, mentre le ragioni relative all'accertamento della verita' in sede penale sicuramente rientrano fra i "casi previsti dalla legge". Ne' il prelievo ematico (di ordinaria amministrazione nella pratica medica e posto in questione nel caso di specie) lede o mette in pericolo alcuno degli anzidetti valori. Tanto meno puo' venire in causa il comma quarto dell'art. 13 Cost, giacche' le violenze cui esso si riferisce sono quelle illecite, e tali non possono considerarsi le minime prestazioni personali imposte, all'imputato o a terzi, da un normale e legittimo mezzo istruttorio. (Infondatezza, in riferimento all'art. 13, commi secondo e quarto, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen. - concernenti poteri dispositivi e coercitivi del giudice penale nella scelta e nell'esecuzione dei mezzi di indagine peritale). - S. n. 30/1962, 156/1967 e 64/1970.
L'ordinamento processuale va letto nel contesto dei principi fondamentali posti dalla Costituzione, alla cui luce il giudice penale non puo' disporre mezzi istruttori lesivi della vita, incolumita', dignita' o intimita' psichica (art. 2 Cost.) ovvero pericolosi per la salute del periziando (art. 32 Cost.). Entro tali limiti, peraltro, la perizia medico-legale e' certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali, in base allo stesso art. 13, comma secondo, Cost., e' consentito all'autorita' giudiziaria, attuare, previa congrua motivazione, restrizioni della liberta' personale, mentre le ragioni relative all'accertamento della verita' in sede penale sicuramente rientrano fra i "casi previsti dalla legge". Ne' il prelievo ematico (di ordinaria amministrazione nella pratica medica e posto in questione nel caso di specie) lede o mette in pericolo alcuno degli anzidetti valori. Tanto meno puo' venire in causa il comma quarto dell'art. 13 Cost, giacche' le violenze cui esso si riferisce sono quelle illecite, e tali non possono considerarsi le minime prestazioni personali imposte, all'imputato o a terzi, da un normale e legittimo mezzo istruttorio. (Infondatezza, in riferimento all'art. 13, commi secondo e quarto, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen. - concernenti poteri dispositivi e coercitivi del giudice penale nella scelta e nell'esecuzione dei mezzi di indagine peritale). - S. n. 30/1962, 156/1967 e 64/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 4
Altri parametri e norme interposte