Sentenza 55/1986 (ECLI:IT:COST:1986:55)
Massima numero 12295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/86. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO CON CONTENUTO DECISORIO SU DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMO AL TRIBUNALE - TERMINE (GIORNI TRE) - DECORRENZA - DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 55/86. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO CON CONTENUTO DECISORIO SU DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMO AL TRIBUNALE - TERMINE (GIORNI TRE) - DECORRENZA - DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che le vicende dell'amministrazione controllata non divergono da quella della procedura fallimentare - gia' esaminate dalla Corte nelle decisioni con le quali l'art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sulle procedure concorsuali, in relazione all'art. 23, comma primo, e' stato riconosciuto, in diverse parti, riguardo a tale procedimento, illegittimo -, s'impone che i principi posti a base di queste sentenze siano estesi all'ipotesi in esame (concernente, appunto, l'amministrazione controllata) limitatamente, peraltro, al solo dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato con contenuto decisorio su diritti soggettivi - involgendo la questione, si' come prospettata nei processi di provenienza, la sola adeguatezza o meno, ai fini della garanzia del diritto di difesa, della disciplina relativa al termine medesimo - con conseguente accoglimento in parte qua. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23, comma primo, e agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, comma secondo, e 164 r.d. 267/1942, nella parte in cui si assoggettano al reclamo a tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla sua cognizione e decisione nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata. - S. nn. 42/1981 e 303/1985.
Posto che le vicende dell'amministrazione controllata non divergono da quella della procedura fallimentare - gia' esaminate dalla Corte nelle decisioni con le quali l'art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sulle procedure concorsuali, in relazione all'art. 23, comma primo, e' stato riconosciuto, in diverse parti, riguardo a tale procedimento, illegittimo -, s'impone che i principi posti a base di queste sentenze siano estesi all'ipotesi in esame (concernente, appunto, l'amministrazione controllata) limitatamente, peraltro, al solo dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato con contenuto decisorio su diritti soggettivi - involgendo la questione, si' come prospettata nei processi di provenienza, la sola adeguatezza o meno, ai fini della garanzia del diritto di difesa, della disciplina relativa al termine medesimo - con conseguente accoglimento in parte qua. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23, comma primo, e agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, comma secondo, e 164 r.d. 267/1942, nella parte in cui si assoggettano al reclamo a tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla sua cognizione e decisione nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata. - S. nn. 42/1981 e 303/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte