Ordinanza 56/1986 (ECLI:IT:COST:1986:56)
Massima numero 12297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
12296
Titolo
ORD. 56/86 B. FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO AGLI INCARICATI - RECLAMO AL TRIBUNALE - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 56/86 B. FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO AGLI INCARICATI - RECLAMO AL TRIBUNALE - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 26, in relazione all'art. 23, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede avverso il decreto delegato di liquidazione del compenso agli incaricati, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento (art. 25, n. 7, r.d. n. 267/1942), la proponibilita' del reclamo al tribunale nel termine di tre giorni, decorrente dalla data del decreto stesso. E' gia' stata infatti dichiarata l'incostituzionalita' di detto art. 26, in relazione agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, r.d. n. 267/1942 sopracitato, nella parte in cui la norma assoggetta a reclamo al tribunale, il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 303/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 26, in relazione all'art. 23, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede avverso il decreto delegato di liquidazione del compenso agli incaricati, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento (art. 25, n. 7, r.d. n. 267/1942), la proponibilita' del reclamo al tribunale nel termine di tre giorni, decorrente dalla data del decreto stesso. E' gia' stata infatti dichiarata l'incostituzionalita' di detto art. 26, in relazione agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, r.d. n. 267/1942 sopracitato, nella parte in cui la norma assoggetta a reclamo al tribunale, il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 303/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte