Sentenza 11/2021 (ECLI:IT:COST:2021:11)
Massima numero 43456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 29/01/2021; Pubblicazione in G. U. 03/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43453  43454  43455  43457  43458


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Stanziamento di risorse volte a integrare il trattamento accessorio del personale non dirigente del servizio sanitario regionale, quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 31, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che stanzia risorse volte a integrare il trattamento accessorio del personale non dirigente del servizio sanitario regionale, quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa. La disposizione impugnata incide sulla spesa sanitaria della Regione autonoma Sardegna, al cui finanziamento lo Stato non concorre e, pertanto, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2020, n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  28/12/2018  n. 48  art. 8  co. 31

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte