Ordinanza 57/1986 (ECLI:IT:COST:1986:57)
Massima numero 11863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  18/03/1986;  Decisione del  18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 57/86. EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONE EDILIZIA - OPERE DI MERA MODIFICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITA' - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - degli artt. 1 e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sull'edificabilita' dei suoli), nella parte in cui subordinano al rilascio della concessione edilizia anche l'effettuazione di opere di modifica da eseguirsi all'interno delle abitazioni, pur se prive di interesse storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non comportino apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici. Nelle more dell'incidente e' infatti sopravvenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26 - modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985, n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298 - detta una nuova disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo fra l'altro che esse non siano soggette "ne' a concessione ne' ad autorizzazione"; e, pertanto, e' necessario che, nel giudizio di provenienza, sia valutata, alla stregua dello ius superveniens, la persistenza o meno della rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte