Ordinanza 58/1986 (ECLI:IT:COST:1986:58)
Massima numero 12066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 58/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RAPPORTI "PROROGATI" EX ART. 67, STESSA LEGGE - ULTERIORE PROROGA PER UN BIENNIO - MANCATA ESTENSIONE AI RAPPORTI "NON PROROGATI" DI CUI ALL'ART. 71, LEGGE CITATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 58/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RAPPORTI "PROROGATI" EX ART. 67, STESSA LEGGE - ULTERIORE PROROGA PER UN BIENNIO - MANCATA ESTENSIONE AI RAPPORTI "NON PROROGATI" DI CUI ALL'ART. 71, LEGGE CITATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 15 bis del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94 - la' dove dispone l'ulteriore proroga biennale dei soli rapporti di locazione non abitativa "prorogati", in via transitoria, dall'art. 67, legge n. 392 del 1978, e non anche di quelli gia' - "non soggetti a proroga legale" - disciplinati, in via transitoria, dall'art. 71, stessa legge. La questione e' stata, infatti, gia' decisa nel senso dell'infondatezza, avendo la Corte rilevato che la denunciata diversita' di trattamento trova fondamento nelle diverse caratteristiche delle considerate categorie di rapporti, in quanto soltanto per quelli "prorogati" la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b) e c) dell'art. 67 cit.), mentre i rapporti "non prorogati" (art. 71, cit. ) - che peraltro costituivano un numero limitato - presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina. - S. n. 89/1984.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 15 bis del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94 - la' dove dispone l'ulteriore proroga biennale dei soli rapporti di locazione non abitativa "prorogati", in via transitoria, dall'art. 67, legge n. 392 del 1978, e non anche di quelli gia' - "non soggetti a proroga legale" - disciplinati, in via transitoria, dall'art. 71, stessa legge. La questione e' stata, infatti, gia' decisa nel senso dell'infondatezza, avendo la Corte rilevato che la denunciata diversita' di trattamento trova fondamento nelle diverse caratteristiche delle considerate categorie di rapporti, in quanto soltanto per quelli "prorogati" la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b) e c) dell'art. 67 cit.), mentre i rapporti "non prorogati" (art. 71, cit. ) - che peraltro costituivano un numero limitato - presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina. - S. n. 89/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte