Ordinanza 59/1986 (ECLI:IT:COST:1986:59)
Massima numero 12298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
18/03/1986; Decisione del
18/03/1986
Deposito del 24/03/1986; Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 59/86. REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - VIOLENZA CONTRO IL SUPERIORE (CONSISTENTE IN LESIONI GRAVISSIME O GRAVI) - MINACCIA OD INGIURIA VERSO IL SUPERIORE - INCOMPLETA FORMULAZIONE DI TALI NORME PER EFFETTO DI PRECEDENTI PRONUNCE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECETTI CUI NON CORRISPONDONO PUNTUALI SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 59/86. REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - VIOLENZA CONTRO IL SUPERIORE (CONSISTENTE IN LESIONI GRAVISSIME O GRAVI) - MINACCIA OD INGIURIA VERSO IL SUPERIORE - INCOMPLETA FORMULAZIONE DI TALI NORME PER EFFETTO DI PRECEDENTI PRONUNCE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECETTI CUI NON CORRISPONDONO PUNTUALI SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, secondo comma (insubordinazione con violenza, consistente in lesioni gravissime o gravi, contro un superiore), e 189, primo comma (insubordinazione con minaccia o ingiuria verso un superiore), cod. pen. mil. di pace, sollevate - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, risultando indeterminate, a seguito di precedenti pronunce di parziale incostituzionalita', le pene applicabili per i reati da tali norme previsti, sarebbe violato il principio di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale. Nelle more degli incidenti e', infatti, sopravvenuta la legge n. 689 del 1985 (contenente modifiche al cod. pen. mil. di pace), i cui artt. 1 e 3 interamente sostituiscono il testo, rispettivamente, dei censurati artt. 186 e 189. - S. nn. 26/1979 e 103/1982.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, secondo comma (insubordinazione con violenza, consistente in lesioni gravissime o gravi, contro un superiore), e 189, primo comma (insubordinazione con minaccia o ingiuria verso un superiore), cod. pen. mil. di pace, sollevate - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, risultando indeterminate, a seguito di precedenti pronunce di parziale incostituzionalita', le pene applicabili per i reati da tali norme previsti, sarebbe violato il principio di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale. Nelle more degli incidenti e', infatti, sopravvenuta la legge n. 689 del 1985 (contenente modifiche al cod. pen. mil. di pace), i cui artt. 1 e 3 interamente sostituiscono il testo, rispettivamente, dei censurati artt. 186 e 189. - S. nn. 26/1979 e 103/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte