Sentenza 62/1986 (ECLI:IT:COST:1986:62)
Massima numero 12301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
19/03/1986; Decisione del
19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
12302
Titolo
SENT. 62/86 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE DI ESPLOSIVI - DETENZIONE DI DOSE MINIMA - APPLICABILITA' DI PENE (PROPRIE DEI DELITTI) PIU' ASPRE DI QUELLE (CONTRAVVENZIONALI) COMMINATE PER LA DETENZIONE DI MUNIZIONE PER ARMA COMUNE DA SPARO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 62/86 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE DI ESPLOSIVI - DETENZIONE DI DOSE MINIMA - APPLICABILITA' DI PENE (PROPRIE DEI DELITTI) PIU' ASPRE DI QUELLE (CONTRAVVENZIONALI) COMMINATE PER LA DETENZIONE DI MUNIZIONE PER ARMA COMUNE DA SPARO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legislazione speciale in materia di armi (leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n. 497) sottraendo all'ordinario regime contravvenzionale i reati concernenti le armi e le munizioni da guerra e le armi da sparo, ha sottoposto ad una piu' rigorosa disciplina i comportamenti criminosi relativi ad armi ed esplosivi, con l'unica eccezione dei reati attinenti alle munizioni per arma comune da sparo. Proprio in quanto eccezione, pero', il persistente regime contravvenzionale cui resta soggetta la detenzione di queste (art. 697 cod. pen.) non puo' fondatamente assumersi a tertium comparationis, per esigerne l'estensione a fatti relativi agli esplosivi. La diversa pericolosita' di questi rispetto a quella e i diversi fini perseguiti dalle rispettive normative, non consentono comunque di affermare che le piu' severe pene previste dalle leggi suddette per la detenzione illegale di esplosivi (anche se in quantita' limitata) rispetto a quella comminata dal codice penale per la detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo, violino i limiti (manifesta irragionevolezza) della discrezionalita' legislativa in materia di configurazione di reati e congruita' di pene. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).
La legislazione speciale in materia di armi (leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n. 497) sottraendo all'ordinario regime contravvenzionale i reati concernenti le armi e le munizioni da guerra e le armi da sparo, ha sottoposto ad una piu' rigorosa disciplina i comportamenti criminosi relativi ad armi ed esplosivi, con l'unica eccezione dei reati attinenti alle munizioni per arma comune da sparo. Proprio in quanto eccezione, pero', il persistente regime contravvenzionale cui resta soggetta la detenzione di queste (art. 697 cod. pen.) non puo' fondatamente assumersi a tertium comparationis, per esigerne l'estensione a fatti relativi agli esplosivi. La diversa pericolosita' di questi rispetto a quella e i diversi fini perseguiti dalle rispettive normative, non consentono comunque di affermare che le piu' severe pene previste dalle leggi suddette per la detenzione illegale di esplosivi (anche se in quantita' limitata) rispetto a quella comminata dal codice penale per la detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo, violino i limiti (manifesta irragionevolezza) della discrezionalita' legislativa in materia di configurazione di reati e congruita' di pene. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte