Sentenza 62/1986 (ECLI:IT:COST:1986:62)
Massima numero 12302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  19/03/1986;  Decisione del  19/03/1986
Deposito del 26/03/1986; Pubblicazione in G. U. 09/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12301


Titolo
SENT. 62/86 B. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - PENA EDITTALE - OMESSA PREVISIONE DI QUANTITATIVI MINIMI AI FINI DELLA RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' nel nostro ordinamento vige il principio di offensivita', alla cui luce - sia esso, o meno, di rango costituzionale - ogni interpretazione di norme penali va condotta, e' compito del giudice, e non obbligo del legislatore, stabilire, valendosi degli strumenti ermeneutici che il sistema offre e, primo fra tutti, dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. (cd. reato impossibile), se una concreta fattispecie sia idonea o meno ad offendere i beni giuridici tutelati dalle normative in discussione, al fine di determinare, in concreto, la soglia del penalmente rilevante; entro la quale al giudice stesso spetta, comunque, graduare la pena in ragione della gravita' del reato e delle circostanze. Nella specie, riguardo alla questione sollevata circa le pene previste per la detenzione illegale di esplosivi, e' percio' da escludere che la omessa indicazione, nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, dei quantitativi minimi di esplosivi, ai fini della rilevanza del comportamento incriminato, ne renda impossibile l'adeguamento all'effettiva gravita' dei casi concreti, tenuto anche conto dell'attenuante per i fatti di lieve entita' di cui all'art. 5 stessa legge n. 895 del 1967. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte